E' NECESSARIO MANDARE A CASA I DIRIGENTI DEL COMUNE DI GELA ?

martedì 27 gennaio 2009

TRIBUNALE - FRANCO INFURNA TG10 CONTRO IL PRESIDENTE SAVERIO DI BLASI - ECCO LA VERITA' DEI FATTI

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE SMECCA
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ECC.MA CORTE DI APPELLO
DI CALTANISSETTA

ATTO DI APPELLO
Nell’interesse di DI BLASI Saverio, nato a Gela il 24/09/1961 ed ivi residente nella via Timoleone n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. Giuseppe Smecca presso il cui studio, sito in Gela nella via Lo Vivo n. 9, dichiara di eleggere domicilio;
AVVERSO
la sentenza n. 511/08 pronunciata in data 24/06/2008 dal Tribunale di Gela, Sezione Penale, in composizione monocratica, la cui parte motiva è stata depositata in cancelleria il 12/09/2008, a seguito di procedimento penale R.G.N.R. n. 214/02 a carico, appunto, di Di Blasi Saverio ex art. 595 c.p.
FATTO
Infurna Francesco, in data 25/01/2002 prima, in data 08/02/2002, poi, presentava una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela nei confronti di Di Blasi Saverio, definendo quest’ultimo “sedicente” responsabile dell’associazione ambientalista “Italia Nostra”.
Ed invero, Infurna Francesco asseriva, mediante la prima denuncia, che da circa 15 giorni circolava in Gela un volantino riconducibile ad Italia Nostra, ed in particolar modo al suddetto Di Blasi Saverio, ritenendo quest’ultimo autore e responsabile degli epiteti lesivi della propria personalità, professionalità ed onorabilità di cui al suddetto volantino, quest’ultimo contenente anche affermazioni infamanti e calunniose.
Mediante la seconda denuncia, poi, presentata alle ore 15:30 del 08/02/2002 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, orario semplicemente strano in quanto a quell’ora la Procura non riceve il pubblico, Infurna Francesco lamentava il fatto che l’attività messa in atto da Di Blasi Saverio continuava ancora in maniera imperterrita, al punto tale da avere appreso che detta attività di volantinaggio aveva trovato esecuzione sia innanzi allo stabilimento petrolchimico di Gela, sia all’interno dei locali del Comune di Gela mediante affissione in una bacheca posta all’ingresso di quest’ultimo, quest’ultima in uso alle organizzazioni sindacali, sia presso l’Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” di Gela.
In data 28/11/2002, poi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela avanzava al G.I.P. competente richiesta di archiviazione sia in quanto la parte offesa aveva fatto ricorso ad una interpretazione del tutto personale circa un frase ben precisa del volantino in questione, sia in quanto riteneva il contenuto del volantino, a prescindere dal fatto se l’indagato fosse o meno l’autore, espressione di una “critica pienamente ammissibile nei confronti di chi rappresenta l’informazione ed è attento ad alcuni problemi della città e non ad altri”.
Il Pubblico Ministero, pertanto, motivava la propria richiesta di archiviazione in quanto il contenuto del volantino non integrava gli estremi del reato di diffamazione.
Avverso la richiesta di cui sopra, quindi, Infurna Francesco proponeva, in data 21/02/2003, opposizione che, seppur priva dei requisiti di cui all’art. 410 c.p.p., veniva regolarmente accolta, ragion per cui il G.I.P. presso il Tribunale di Gela, mediante ordinanza ex art. 409, comma 5, c.p.p. pronunciata in data 12/01/2004, disponeva la formulazione dell’imputazione carico di Di Blasi Saverio.
In data 19/05/2004, infine, il G.U.P. presso il Tribunale di Gela disponeva il rinvio a giudizio di Di Blasi Saverio per il reato a lui ascritto, così indicando la data del 24/11/2004 ai fini della comparizione dell’imputato innanzi al predetto Tribunale.
MOTIVI DI APPELLO
A) INATTENDIBILITÁ DI TUTTI I TESTI ESCUSSI
Il teste Francesco Infurna, parte civile in seno al procedimento in questione, afferma di “essere venuto in possesso, un giorno, di una copia di un volantino che poi ha trovato affisso sui muri della città, in diversi punti della città”, senza però mai indicare l’esatta ubicazione, così preferendo rimanere sul punto alquanto vago.
Ed invero, il fatto che il teste abbia dichiarato palesemente il falso emerge con evidenza alle pagg. 4 e 5 del verbale di udienza del 05/05/2006; ed infatti, alla suindicata pag. 4 lo stesso afferma testualmente: “… il Di Blasi non ha mai smentito di essere l’autore del documento, ritengo che come ha pubblicato questo documento, così lo ha affisso in vari punti della città”.
A pag. 5 del verbale di udienza di cui sopra, invece, il teste afferma: “lo distribuiva lui. Ci sono state altre persone che lo hanno visto, ma l’ho visto pure io, io l’ho visto una sera distribuire questo volantino, sì, in piazza”. Ed ancora: “l’ho riferito nella mia querela, nella mia querela ho riferito chi lo aveva già visto davanti allo stabilimento petrolchimico, al Comune di Gela affiggere il manifesto in bacheca ed in piazza”.
Ma perché Infurna Francesco inizialmente afferma di ritenere Di Blasi Saverio sia autore del volantino che autore delle affissioni dello stesso, così esprimendo semplicemente un pensiero proprio, salvo poi affermare di avere visto, una sera, l’imputato impegnato in piazza nella distribuzione?
A pag. 8 del verbale di udienza del 05/05/2006, altresì, Infurna Francesco dichiara: “Si, è un dipendente comunale (sarebbe Guido Dato) che ha visto affiggere alla bacheca comunale il manifesto, una copia di quel volantino che mi diffama”.
I testi Cerro Rocco e Dato Guido, indicati da Infurna Francesco come testimoni oculari dei fatti in questione, hanno smentito Infurna Francesco in quanto hanno entrambi riferito di non avere mai visto l’imputato né affiggere né distribuire volantini, ma hanno soltanto visto il volantino in questione affisso su una bacheca sindacale del Comune di Gela.
La considerazione secondo la quale Infurna Francesco basi, coscientemente la propria accusa semplicemente su illazioni, emerge con maggiore evidenza laddove lo stesso ritiene Di Blasi Saverio autore del volantino “perchè si firma; c’è la firma, allora perché c’è la firma”.
È chiaro che qualsiasi ignoto, come tra l’altro già riferito dall’imputato in occasione dell’udienza del 21/12/2006, può scrivere un volantino tramite computer e poi inserire per esteso, sempre tramite computer, il nominativo di una persona magari molto conosciuta e nota in città quale, appunto, Di Blasi Saverio, atteso che non è apposta sul volantino in questione alcuna firma autografa.
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Dall’interrogatorio reso dai testi Dato Guido (dipendente comunale ad oggi sindacalista CGIL) e Cerro Rocco (dipendente comunale e Direttore del “Corriere di Gela”) in data 30/06/2006, emerge un dato inequivoco: entrambi attribuiscono la paternità del volantino in questione a Di Blasi Saverio solo perché sono riportati nello stesso, a mezzo scrittura meccanizzata, il nome ed il cognome dello stesso Di Blasi Saverio, ma nessuno di loro, a domanda del Presidente del Collegio giudicante dott. Amato, afferma di avere mai visto l’imputato distribuire e/o affiggere lo stesso.
Anzi, entrambi i dipendenti comunali dichiarano di avere visto detto volantino in occasione di una medesima circostanza, ovvero il giorno in cui venne trovato affisso ad una bacheca posta all’interno del Comune di Gela presso P.za S. Francesco, spazio di solito in uso al sindacato.
Il teste Cerro Rocco, poi, come è dato evincere alla pag. 11 del verbale di udienza del 30/06/2006, afferma: “io l’ho visto, e mi ricordo che chiamai pure il collega quando lo vidi nella bacheca del comune per dirgli che c’era qualcosa che lo interessava, e lui mi ha detto che già sapeva”.
Appare pacifico, quindi, che il volantino trovato in bacheca sindacale non è stato rimosso da nessuno dei presenti, ed in particolar modo neppure dall’interessato, ovvero Infurna Francesco, atteso che dalle dichiarazioni rese dal teste Cerro Rocco emerge che quest’ultimo viene a conoscenza del volantino in un momento successivo rispetto all’odierna parte civile che, stranamente, non si adopera, seppur ritenendosi offesa, ai fini della rimozione del volantino, consentendo così che altri soggetti potessero prenderne visione.
Il teste Burgio Antonio, poi, escusso all’udienza del 30/06/2006, riferisce, come è dato evincere dalla pag. 7 del relativo verbale di udienza, dell’esistenza di un solo volantino. Quest’ultimo, infatti,, alla domanda postagli dal Presidente Amato “ha mai sentito parlare di manifesti che sono stati affissi in giro per Gela e che riguardavano o l’Infurna o…, risponde: “come manifesto no, c’era una locandina che… c’è… solo una locandina ho preso io e ho portato al mio direttore”. Appare strano come il teste Burgio, il quale rende delle dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle rese dal suo direttore, egli giornalista e cameraman dell’emittente televisiva Canale 10, dichiari di prendere la locandina in quanto interessava il suo direttore, ma non sia in grado di rispondere circa il contenuto della stessa.
Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che:
1) Infurna Francesco, Dato Guido e Cerro Rocco non hanno mai visto Di Blasi Saverio affiggere e/o distribuire il volantino de quo;
2) Infurna Francesco dichiara palesemente il falso laddove indica, mediante le due querele sporte, i sigg.ri Dato Guido, Cerro Rocco e Burgio Antonio quali persone informate dei fatti (affissione volantino presso bacheca comunale ed Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” di Gela, distribuzione volantino davanti stabilimento petrolchimico di Gela);
3) Burgio Antonio, teste indicato dalla stessa parte civile, fornisce una deposizione alquanto contraddittoria per logica e contenuto;
4) Nessuno ha visto Di Blasi Saverio e/o altri distribuire volantini innanzi lo stabilimento petrolchimico di Gela;
5) Infurna Francesco, Dato Guido, Cerro Rocco e Burgio Antonio hanno reso una testimonianza palesemente falsa, così calunniando ingiustamente l’imputato Di Blasi Saverio.
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Nell’opposizione proposta dalla parte civile avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., Infurna Francesco dichiara testualmente: “…Italia Nostra non si riconosce nelle recenti prese di posizione da lui espresse nei volantini Franco Infurna vergognati, via i ladri da Gela, Gela piange il Sindaco, che trattano argomenti estranei ai fini statutari dell’associazione. Pertanto, tali dichiarazioni di Saverio Di Blasi devono essere considerate di carattere personale.
Sotto altro profilo si rileva che non corrisponde a verità che il Di Blasi Saverio non ha provveduto ad affiggere o fare affiggere, il volantino posto in sequestro, stante la documentazione fotografica che oggi si offre ed attestante l’avvenuta affissione in c.so Vitt. Eman., angolo piazza Umberto I”.
Da quanto sopra emerge chiaramente che alla data del 21/02/2003 Infurna Francesco continua a calunniare, in maniera imperterrita, l’odierno imputato, atteso che lo stesso non ha un minimo di prova atto a dimostrare l’affissione del volantino, laddove afferma che Di Blasi Saverio lo ha affisso, oppure ha dato ordine di farlo affiggere. Ed infatti, appare pacifico che Infurna Francesco esprime in tal modo un semplice sospetto, atteso che non conosce nemmeno l’effettiva attività eventualmente svolta dall’imputato.
È chiaro, poi, che la parte civile non dice nulla di rilevante laddove asserisce che “non corrisponde a verità che il Di Blasi Saverio non ha provveduto ad affiggere o fare affiggere, il volantino posto in sequestro, stante la documentazione fotografica che oggi si offre ed attestante l’avvenuta affissione in C.so Vitt. Eman., angolo piazza Umberto I”. La documentazione fotografica prodotta, infatti, la quale riprende “stranamente” il teste Cerro Rocco attento alla lettura di un volantino affisso, nulla prova circa la colpevolezza dell’imputato, se non la conferma che le dichiarazioni di Infurna Francesco sono semplicemente il frutto cosciente e volontario di proprie illazioni personali.
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All’udienza del 21/12/2006 l’Avv. Guarnaccia Rocco, difensore di fiducia della parte civile, chiede all’imputato: “…C’è agli atti un’annotazione del Maresciallo Lombardo che dice che si è recato presso la sede di Italia Nostra, presso la sua abitazione, per cercare questi documenti ed ha fatto dei sequestri dei volantini”, mentre l’imputato risponde: “mi dispiace, questo lo devo … se ci sono queste dichiarazioni è falso. A casa mia non è venuto mai nessuno. Questo glielo posso dire apertamente”.
Il Maresciallo Lombardo, invero, escusso all’udienza del 15/04/2008 dichiara: “…io ho semplicemente effettuato la trasmissione di un volantino all’Autorità giudiziaria. Null’altro.
Appare chiaro, quindi, che nessuna attività di sequestro, come falsamente asserito dal legale di fiducia della parte civile, è stata mai posta in essere né dal Maresciallo Lombardo, né da altri.
Pertanto, appaiono evidenti sia il tentativo di trarre in inganno il giudicante, facendo così capire che Di Blasi Saverio stava dichiarando il falso dicendo di non avere subito alcun sequestro né presso la sede dell’associazione, né presso la propria abitazione, al punto tale che ancora oggi non è dato capire sulla scorta di quale documento detto legale abbia avuto contezza di simile provvedimento, sia l’accanimento mostrato nel corso di tutto il processo nei confronti di Di Blasi Saverio.
Ad oggi, però, è un altro l’aspetto che rimane ancora avvolto nel mistero più fitto: come è mai possibile che il Maresciallo Lombardo trasmetti già in data 15/01/2002 una nota alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, mentre la prima querela di Infurna Francesco porta la data del 25/01/2002?
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All’udienza del 05/05/2006 Infurna Francesco dichiara, come è dato evincere a pag. 4 del verbale di udienza: “…il Di Blasi non ha mai smentito di essere l’autore del documento, ritengo che come ha pubblicato questo documento, così lo ha affisso in vari punti della città”.
Ed ancora, all’udienza del 16/05/2008, l’Avv. Guarnaccia, difensore di fiducia della parte civile dichiara: “comunque, siccome è una opposizione procedimento nr. 214/02 R.G.N.R., cioè quello che voglio dire io, …. Dove si ammette di avere stilato, pubblicato e comunque diffuso il volantino oggetto di causa in numero di 300 copie addirittura, e c’è pure un vanto di questo atto… (pag. 7 verbale di udienza del 16/05/2008) …cioè è una sorta di confessione scritta” (pag. 6 verbale di udienza del 16/05/2008).
Dall’opposizione alla richiesta di archiviazione del 21/02/2003, la firma dell’Avv. Guarnaccia, si legge: “l’Associazione Italia Nostra ….non si riconosce nelle recenti prese di posizione da lui espresse nei volantini Franco Infurna vergognati, via i ladri da Gela, Gela piange il sindaco, che trattano argomenti estranei ai fini statutari dell’associazione. Pertanto, tali dichiarazioni di Saverio Di Blasi devono essere considerate di carattere personale”.
Occorre rilevare che la tesi sostenuta dall’Avv. Guarnaccia circa la distribuzione di 300 volantini e la conseguente confessione, non erano riferiti al volantino “Franco Infurna vergognati”, atteso che i 300 volantini di cui parla l’imputato si riferivano sia alle dimissioni dell’allora sindaco Franco Gallo (“Gela piange il Sindaco”) e/o al volantino “I Disoccupati muoiono”.
Quanto sopra è stato oggetto di chiarimento da parte dell’imputato il quale, all’udienza del 21/12/2006, smentisce assolutamente il fatto di riconoscersi autore del volantino in questione.
In realtà, comunque, già lo stesso Presidente Amato, come è dato evincere alla pag. 10 del verbale di udienza del 05/05/2006, afferma: “allora, cioè, il problema è questo qui, cioè, a monte della domanda parliamo dello stesso volantino a cui lei dà una interpretazione di carattere diverso, oppure che lo stesso giorno sono stati distribuiti altri volantini aventi diverso oggetto”.
A pag. 13 del medesimo verbale di udienza, poi, il Presidente Amato chiede ancora al teste Infurna Francesco: “c’erano stati episodi, cioè lamentele da parte di qualcuno che magari, appunto, chiedeva alla sua emittente televisiva di dare visibilità ad alcuni problemi”?
Appare pacifico, quindi, che detto Giudicante aveva già capito che il teste Infurna Francesco aveva travisato la realtà dei fatti, al punto tale da chiedere a quest’ultimo se vi erano state lamentele da parte di altri soggetti; in poche parole, il giudice cercava di capire se potessero essere altri gli autori del volantino in questione.
B) CONTRADDITTORIETÁ E/O ILLOGICITÁ DELLA MOTIVAZIONE
Il Tribunale di Gela ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato a lui ascritto in quanto è possibile ricondurre la stesura e la distribuzione del volantino oggetto del procedimento in questione in capo a Di Blasi Saverio sia in virtù del fatto che il suo contenuto appare perfettamente compatibile con i rapporti esistenti all’epoca tra l’imputato stesso e la parte civile, sia in virtù del fatto che quanto riferito da Infurna Francesco, il quale ha dichiarato di avere visto personalmente Di Blasi Saverio distribuire il volantino, è stato confermato dal teste Burgio Antonio.
A prescindere dal contenuto assolutamente scarno che caratterizza la motivazione dell’impugnata sentenza, occorre rilevare quanto segue.
Nella denuncia datata 25/01/2002, Infurna Francesco si limita a riferire che “da circa 15 giorni circola in Gela un volantino riconducibile ad Italia Nostra, ed in particolare al suddetto Saverio Di Blasi … Nel contempo, poiché a tutt’oggi l’odierno querelato denunciato continua prettamente e/o per interposta persona a distribuire il volantino suddetto…”.
Pertanto, la parte civile non dichiara di avere personalmente visto l’imputato affiggere e/o distribuire volantini diffamatori e calunniosi, così limitandosi a ricondurre all’associazione Italia Nostra, ed in particolar modo a Di Blasi Saverio, la paternità dei suddetti volantini, non specificando nemmeno le ragioni di tale asserzione.
La stessa parte civile, poi, escussa all’udienza del 05/05/2006, riferisce di essere venuta in possesso, un giorno, di una copia di un volantino che poi ha trovato affisso sui muri della città, anzi in diversi punti della città, specificando, poi, un pensiero semplicemente proprio laddove asserisce che “ritengo che come ha pubblicato questo documento, così lo ha affisso in vari punti della città”.
Ma è lo stesso Infurna Francesco, comunque, a fugare qualsiasi forma di dubbio circa la paternità del volantino de quo a Di Blasi Saverio laddove dichiara di ritenere quest’ultimo responsabile in quanto sul volantino di cui sopra erano riportati il nome ed il cognome di Di Blasi Saverio.
Nella seconda denuncia sporta da Infurna Francesco in data 08/02/2002, ovvero circa due settimane dopo rispetto alla prima, quest’ultimo afferma di essere venuto a conoscenza del fatto che Di Blasi Saverio o altri soggetti dallo stesso evidentemente incaricati, hanno proseguito nel loro intento con volantinaggio davanti allo stabilimento petrolchimico dell’ENI durante la pausa pranziale (ore 12:00–13:00), nonché affiggendone copia nelle bacheche poste all’interno del Comune di Gela e dell’ospedale di Gela.
Anche in questo caso, quindi, appare evidente che l’odierna parte civile, a differenza di quanto poi dichiarato all’udienza del 05/05/2006, apprende da terzi rimasti ignoti le attività di cui sopra, ragion per cui Infurna Francesco non ha mai avuto visione e/o conoscenza diretta dei fatti contestati a Di Blasi Saverio. Con riferimento, poi, all’episodio del 07/02/2002, secondo cui Di Blasi Saverio abbia distribuito, durante la pausa pranzo, volantini innanzi allo stabilimento ENI di Gela, occorre rilevare che non soltanto detta circostanza non è stata minimamente provata, ma per di più preme evidenziare che in dette circostanze di tempo e di luogo l’imputato si trovava a lavoro presso la Ripartizione Urbanistica del Comune di Gela sita nella via Rossini, ragion per cui è assolutamente impossibile che lo stesso potesse trovarsi simultaneamente in due posti distinti ed alquanto lontani tra loro.
Anzi, seppur dipendente dello stesso stabilimento, la parte civile non è stata in grado di indicare anche un solo teste a sostegno della propria tesi, e ciò sebbene lavorino alle dipendenze di detto stabilimento circa 1.500 persone. Addirittura, poi, avrebbe potuto richiedere anche l’acquisizione della videocassetta, atteso che la zona interessata è munita di un sistema di video sorveglianza.
Il fatto che il Giudicante ponga la propria decisione su basi assolutamente deboli si evince laddove in sentenza non si fa menzione alcuna dei testi Dato Guido e Cerro Rocco, e ciò sebbene quest’ultimi siano stati indicati proprio dalla parte civile quali testimoni oculari dell’attività di volantinaggio svolta dall’imputato, circostanza, di fatto, smentita dagli stessi in quanto non hanno mai visto nulla.
La decisione del Tribunale di Gela, altresì, appare alquanto contraddittoria ed illogica anche con riferimento a quella parte secondo cui i fatti risultano provati a seguito della deposizione del teste Burgio Antonio.
Ed infatti, come già sopra evidenziato, il teste sopra citato inizialmente parla dell’esistenza di una sola locandina, salvo poi riferire, nella seconda parte della propria deposizione, della disponibilità di tanti volantini, escludendo però la loro affissione, così rendendo dichiarazioni analoghe rispetto a quelle rese dal suo direttore, ovvero Infurna Francesco, il tutto con evidente contrapposizione rispetto al contenuto delle due denunce sporte dalla parte civile.
Lo stesso teste Burgio Antonio, giornalista e cameraman dell’emittente televisiva Canale 10, nonché stretto collaboratore di Infurna Francesco, dichiara di prendere la locandina in quanto interessava il suo direttore, ma alla domanda postagli dal Presidente Amato circa il contenuto del volantino, non è in grado di riferire nulla.
Nonostante quanto sopra, però, il Tribunale di Gela ha ritenuto raggiunta la prova dei fatti a carico dell’imputato, in realtà palesemente estraneo a tutti i fatti allo stesso contestati.
A dimostrazione della estraneità di Di Blasi Saverio, si consideri la circostanza secondo la quale il Presidente del Collegio Giudicante dott. Amato, all’udienza del 21/12/2006, a seguito di esame dell’imputato, asserisce: “… Va bene. Allora preso questo, e mi pare appunto che la posizione dell’imputato sia assolutamente netta” (pag. 12).
Appare chiaro, quindi, che il Tribunale di Gela, basandosi in parte solo su risultanze probatorie contraddittorie e palesemente false, sorvolando, invece, su altre precise risultanze probatorie idonee ad escludere qualsivoglia responsabilità a carico dell’imputato, ha fornito una ricostruzione della vicenda del tutto erronea e travisata.
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Alla luce di quanto sopra, l’odierno imputato, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
In totale riforma della sentenza impugnata, sia in relazione ai capi penali che civili, emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
In subordine, emettersi, sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. per insufficienza e/o contraddittorietà della prova in ordine alla sussistenza del reato contestato e comunque alla effettiva commissione dello stesso da parte dell’imputato.
Gela, lì 29.10.2008
Con osservanza
Avv. Giuseppe Smecca


Il sottoscritto Di Blasi Saverio, nato a Gela il 24/09/1961 ed ivi residente nella via Timoleone n. 14, relativamente al proc. pen. n. 214/02 R.G.N.R.,
NOMINA
difensore di fiducia l’Avv. Smecca Giuseppe, del Foro di Gela, cui conferisce ogni facoltà di legge, nonché espressamente – a tal uopo nominandolo procuratore speciale – la facoltà di appellare la sentenza n. 511/08, emessa in data 24.06.2008 dal Tribunale di Gela in composizione monocratica, depositata in data 12.09.2008.
Gela, 31.10.2008
F.to Di Blasi Saverio


Per autentica

Avv. Giuseppe Smecca

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